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Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | |
Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 32, c. 2 Art. 32, c. 2, lett. a, Art. 10, c. 5 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati 2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo; Art. 10 – Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell’articolo 32. La presente sotto-sezione non è compilata in quanto l’obbligo di cui all’Art. 32, comma 2 del D.L.vo 33/2013, che richiama il precedente Art. 10, comma 5 del medesimo decreto, riguarda le amministrazioni centrali. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per le Istituzioni scolastiche della Regione Piemonte 2023/25 http://www.istruzionepiemonte.it/anticorruzione-e-trasparenza-nelle-scuole/ |
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