ALLEGATO 9 - CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICII locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad istituzioni, associazioni, enti o gruppi organizzati, secondo le modalità, i termini e le condizioni di seguito stabiliti e le norme vigenti in ma-teria.
I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi ed attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini, valutando i contenuti dell’attività o iniziativa proposte in relazione:
• al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all’arric-chimento civile e culturale della comunità scolastica;
• alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
• alla specificità dell’organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a fa-vore di terzi, senza fini di lucro.
Nell’uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.
Le attività didattiche proprie dell'Istituzione Scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'uti-lizzo degli enti concessionari, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.
In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'Istituzione Scolastica i seguenti impegni:
- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente dell'Istituzione Scolastica;
- osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell’Istituzione Scolastica;
- lasciare i locali, al termine dell’uso, in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica della scuola.
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in occasione del loro utilizzo. L’Istituzione Scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.
Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi del-l’edificio scolastico. È vietato l’uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.
All’interno delle sale è vietato fumare. Il personale eventualmente in servizio nella scuola in funzione di vigi-lanza è incaricato di far rispettare il divieto.
L’utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all’osservanza di quanto segue:
• è vietato al concessionario l’installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa autorizzazione dell’Istituzione Scolastica;
• è vietato lasciare in deposito, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione attrezzi e quant’altro;
• qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalia all'interno dei locali dovrà essere tem-pestivamente segnalato all’Istituzione Scolastica. L’inosservanza comporterà per il concessionario l’assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità.
Le richieste di concessione devono essere inviate per iscritto all'Istituzione Scolastica almeno dieci giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere, oltre all’indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta, anche le generalità della persona responsabile. Il Dirigente Scolastico nel pro-cedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente Regolamento. Se il riscontro fosse negativo, dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro dovesse essere positivo, dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l’assenso di massima su-bordinato al versamento dell’eventuale quota stabilita a titolo di rimborso spese e per deposito cauzionale. Una volta effettuati i versamenti presso l’Istituto Cassiere, si emetterà il formale provvedimento concessorio. Qualora i versamenti di cui sopra non siano stati eseguiti entro il quinto giorno precedente a quello dell’uso, la richiesta si intende tacitamente revocata.
Il costo giornaliero per l’uso dei locali ed il deposito cauzionale sono stabiliti in via discrezionale dal Dirigente Scolastico, comunque non inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizie e/o eventuale personale di sorveglianza, perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi concessori in quanto resi a favore di terzi e, come tali, non rientranti tra le prestazioni di lavoro straordinario reso alla scuola. Il costo viene determinato quindi in € 100,00 giornalieri per l’uso delle sale riunioni, per ciascuna aula speciale e laboratorio o palestra. Qualora per qualsiasi motivo, la manifestazione programmata non si svolga, il corrispettivo versato resta comunque acquisito all’Istituzione Scolastica, mentre sarà restituito il deposito cauzionale (determinato in valore pari al costo per l’utilizzo dei locali). Nell'eventualità in cui la manifestazione abbia una ricaduta diretta sugli alunni o sia particolarmente meritevole e rientrante nella sfera dei compiti istituzionali della Scuola o dell’Ente Locale, non comporti alcuna spesa all'Istituto e si svolga durante l'orario di lavoro dei collaboratori scolastici, non verrà richiesto alcun pagamento.
Il giorno successivo alla manifestazione il Dirigente Scolastico, dopo aver accertato che non siano stati pro-dotti danni ai locali, agli arredi o alle attrezzature, emette un provvedimento di svincolo del deposito cau-zionale. Qualora invece si siano verificati danni, ne esegue l’accertamento e la quantificazione. La stima dei danni viene rimessa al Consiglio d’Istituto il quale la approva e delibera di incamerare parzialmente o total-mente la cauzione. Nel caso che questa risulti insufficiente a coprire il danno, il Dirigente Scolastico agirà nei modi di legge nei confronti delle persone indicate quali responsabili della manifestazione, ove questi non provvedano spontaneamente alla copertura del danno.
Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente Scolastico e dovrà contenere le condizioni cui è su-bordinato l’uso dei locali, l’importo da versare alla scuola a titolo di corrispettivo e di deposito cauzionale, l’aggregato di entrata del bilancio della scuola, e, se del caso, l’aggregato di uscita per il pagamento delle spese derivanti dalla concessione. Il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all’esonero di respon-sabilità dell’Istituzione Scolastica e dell’ente locale proprietario per l’uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.
La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell’Istituzio-ne Scolastica.